L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 89/E del 25 ottobre 2019, risponde al Forum Nazionale del Terzo settore che chiedeva di conoscere se un ente iscritto in uno dei registri previsti dal Codice del terzo settore che non ha proceduto all’adeguamento del proprio statuto alle disposizioni inderogabili contenute nel medesimo Codice, possa continuare – fino all’entrata in funzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) – ad applicare le disposizioni fiscali previgenti in materia di Onlus, Oorganizzazioni di volontariato (Odv) e Associazioni di promozione sociale (Aps). Anche alla luce di quanto precisato dal ministero del Lavoro la circolare ritiene che un ente iscritto nel registro delle Odv o in quello delle Aps possa continuare ad applicare le disposizioni fiscali discendenti dalle rispettive normative sempre che sia in possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti dalle leggi di settore, fino al termine di cui al comma 2, dell’articolo 104 del Codice anche nel caso in cui non proceda ad adeguare lo statuto entro il nuovo termine (prorogato) del 30 giugno 2020. Parimenti, un ente iscritto all’Anagrafe delle Onlus può continuare ad applicare le disposizioni fiscali rispettivamente previste sempre che sia in possesso dei requisiti formali e sostanziali all’uopo previsti, fino al termine di cui al comma 2, dell’articolo 104 del Codice, anche nel caso in cui non proceda ad adeguare lo statuto entro il nuovo termine (prorogato) del 30 giugno 2020. Anche il decreto legge n. 148/2017, convertito nella legge n. 172/2017, conferma che le disposizioni di carattere fiscale vigenti prima della data di entrata in vigore del Codice del Terzo Settore, continuano a trovare applicazione, senza soluzione di continuità, fino a quando non saranno applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal Codice.
(Vedi risoluzione n. 89 del 2019)